LA NOSTRA SEZIONE

PRESIDENTE Prof. Pierangelo Livraghi

VICE PRESIDENTE Dott.ssa Stefania Carnazzola

CONSIGLIERE DELEGATO Rag. Sonia Calneggia
CONSIGLIERE Sig. Annibale Poncini
CONSIGLIERE Dott. Roberto Tessandori

RAPPRESENTANTE SEZIONALE PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO UICI Dott. Roberto Tessandori

DELEGATO AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE UICI Sig. Mario Togninalli


La storia dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Sondrio inizia nel 1949, quando il maestro Luigi Salvador, da tutti conosciuto come Nino, dopo aver perso la vista per cause di guerra decise di sposare la causa dell’Unione Italiana Ciechi e di fondare la sezione dell’Uici di Sondrio.


LA STORIA

In Italia la prima forma organizzata dei minorati visivi fu denominata Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova da Aurelio Nicolodi (Trento 01.04.1894 - Firenze 27.10.1950), cieco di guerra e suo primo Presidente Nazionale.

Diplomato geometra e impiegato alle Ferrovie dello Stato, fu Ufficiale dell'esercito nella prima guerra mondiale e perse la vista meritandosi la medaglia d'argento al valore militare. Laureatosi in Economia e Commercio, fondò l'Unione Italiana Ciechi al Congresso di Genova il 26.10.1920 e dedicò la sua vita e la sua illuminata opera di educatore al riscatto morale e materiale dei privi di vista italiani, sia sotto il profilo organizzativo che dell'istruzione elementare e medio-superiore, allora pressoché inesistente in Italia, fondando diversi Istituti specializzati e in particolare, nel 1929, l'Istituto "Vittorio Emanuele II" di Firenze che oggi porta il suo nome.

A seguito della legislazione statale degli anni '70 l'Unione Italiana Ciechi fu privatizzata, mantenendo però la natura di Ente Morale e fu posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, acquisendo successivamente la qualifica di O.N.L.U.S.
Notevoli le conquiste dei minorati visivi in campo giuridico: basti pensare che, se nell'antichità e nel medioevo il cieco nato era interdetto per legge, e quindi privo di capacità giuridica, fino a tempi molto recenti si mantenne nei confronti dei privi di vista l'impossibilità alla firma di atti di valore legale. Infatti il riconoscimento del valore legale della firma dei privi di vista risale solo alla Legge 3.2.1975 n. 18, quindi a tempi molto recenti: passi da gigante, compiuti grazie soprattutto all'impegno dell'Unione Italiana Ciechi, se solo si pensa che fino alla metà degli anni '50 si vedevano ancora ciechi accattoni sui gradini delle chiese.


GLI SCOPI

1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS-, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società.

2. L’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.

3. In particolare:
a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
b) promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti; c) promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative;
e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;
f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;
g) promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”;
h) Favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

3. È fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D. L.vo 460/97, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.