LA NOSTRA SEZIONE
PRESIDENTE Prof. Pierangelo Livraghi
VICE PRESIDENTE Dott.ssa Stefania Carnazzola
CONSIGLIERE DELEGATO Rag. Sonia Calneggia
CONSIGLIERE Sig. Annibale Poncini
CONSIGLIERE Dott. Roberto Tessandori
RAPPRESENTANTE SEZIONALE PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO UICI Dott. Roberto Tessandori
DELEGATO AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE UICI Sig. Mario Togninalli
La storia dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Sondrio inizia nel 1949, quando il maestro Luigi Salvador, da tutti conosciuto come Nino, dopo aver perso la vista per cause di guerra decise di sposare la causa dell’Unione Italiana Ciechi e di fondare la sezione dell’Uici di Sondrio.
LA STORIA
In Italia la prima forma organizzata dei minorati visivi fu denominata
Unione Italiana dei Ciechi, fondata a Genova da Aurelio Nicolodi
(Trento 01.04.1894 - Firenze 27.10.1950), cieco di guerra e suo primo
Presidente Nazionale.
Diplomato geometra e impiegato alle Ferrovie dello Stato, fu Ufficiale
dell'esercito nella prima guerra mondiale e perse la vista meritandosi
la medaglia d'argento al valore militare.
Laureatosi in Economia e Commercio, fondò l'Unione Italiana Ciechi al
Congresso di Genova il 26.10.1920 e dedicò la sua vita e la sua
illuminata opera di educatore al riscatto morale e materiale dei privi
di vista italiani, sia sotto il profilo organizzativo che
dell'istruzione elementare e medio-superiore, allora pressoché
inesistente in Italia, fondando diversi Istituti specializzati e in
particolare, nel 1929, l'Istituto "Vittorio Emanuele II" di Firenze che
oggi porta il suo nome.
A seguito della legislazione statale degli anni '70 l'Unione Italiana
Ciechi fu privatizzata, mantenendo però la natura di Ente Morale e fu
posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno, acquisendo
successivamente la qualifica di O.N.L.U.S.
Notevoli le conquiste dei minorati visivi in campo giuridico: basti
pensare che, se nell'antichità e nel medioevo il cieco nato era
interdetto per legge, e quindi privo di capacità giuridica, fino a
tempi molto recenti si mantenne nei confronti dei privi di vista
l'impossibilità alla firma di atti di valore legale.
Infatti il riconoscimento del valore legale della firma dei privi di
vista risale solo alla Legge 3.2.1975 n. 18, quindi a tempi molto
recenti: passi da gigante, compiuti grazie soprattutto all'impegno
dell'Unione Italiana Ciechi, se solo si pensa che fino alla metà degli
anni '50 si vedevano ancora ciechi accattoni sui gradini delle chiese.
GLI SCOPI
1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS-, che
opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, è l'integrazione dei ciechi e degli
ipovedenti nella società.
2. L’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite
strutture operative, ogni
iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche
convenzioni con le
pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie
d’interventi non realizzate da
queste, previa comunicazione alle medesime.
3. In particolare:
a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali
dei ciechi e degli ipovedenti, la
loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita
civile, promuovendo allo
scopo specifici interventi;
b) promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il
recupero visivo, per la
riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;
c) promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli
ipovedenti e per la loro
formazione culturale e professionale;
d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e
per gli ipovedenti,
favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in
forme individuali e
cooperative;
e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi
e degli ipovedenti, con
particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;
f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la
disponibilità di sempre più avanzati
strumenti;
g) promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo
psicofisico dei non vedenti e degli
ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”;
h) Favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali,
aderendovi in qualità di socio
con propri finanziamenti.
3. È fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del
D. L.vo 460/97, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi
precedenti, ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.